Fuoco, Fuochino…Acqua!

ImmagineggftStamattina, appena sveglio, vado a farmi una doccia. Stanotte il caldo è stato asfissiante. Entro nella doccia e apro il rubinetto … nulla! Riprovo … nulla! – Vabbè! – mi dico – Sarà il solito guasto o l’ennesimo lavoro manutentivo all’autoclave non preavvisatoci dal nostro Amministratore. Mi lavo alla meglio (praticamente con l’acqua minerale) e mi reco a lavoro. Alle 14:00 sono nuovamente a casa e decido di cucinarmi due spaghetti, quindi apro il rubinetto per mettere l’acqua in pentola: niente! Ma quanto durano ’sti lavori? Poco male, mi arrangio con un panino. Torno alle ore 20:15 e, finalmente dopo una calda e snervante giornata, decido di rilassarmi con una doccia rigenerante … ancora nulla! Decido di chiamare un mio vicino di casa il quale mi informa che il condominio, a causa di una ristretta minoranza di condomini morosi, ha un debito con il gestore idrico di quasi 20.000,00 Euro che si protrae da circa due anni. Comincio ad arrabbiarmi perché, essendo io un utente che ha sempre pagato, non capisco perché debba subire gli effetti dell’insolvenza di altri. Chiamo l’Amministratore, dal quale apprendo che qualche condomino gli ha appena portato “qualcosa”. In sostanza, mi informa che per sbloccare la situazione, il gestore, dopo due anni di comunicazioni in cui non riesce a ottenere alcun pagamento, richiede 1/3 della cifra entro un mese mentre i restanti 2/3 possono essere rateizzati concordando un piano di rientro. Fortunatamente alcuni dei soggetti morosi hanno cominciato a pagare le somme dovute ed entro domani riusciremo ad avere la cifra necessaria alla riattivazione del servizio. La domanda è: ma l’acqua non è un diritto inalienabile dell’uomo?

Da una ricerca scoviamo quanto segue: “La Risoluzione ONU del 28 luglio 2010 dichiara, per la prima volta nella storia, il diritto all’acqua un diritto umano universale e fondamentale” (http://www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm).

La Risoluzione sottolinea ripetutamente che l’acqua potabile e per uso igienico, oltre ad essere un diritto di ogni uomo – più degli altri diritti umani – concerne la dignità della persona, è essenziale al pieno godimento della vita, è fondamentale per tutti gli altri diritti umani. (Fonte Wikipedia).

Mi intestardisco nelle mie ricerche e trovo anche una nuova Legge sul Condominio: (1) Art. 18 1. L’articolo 63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e’ sostituito dal seguente:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed é tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. In caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Chi subentra nei

diritti di un condomino é obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto».

In caso di morosità di uno o più condomini nel pagamento delle utenze (per esempio dell’acqua), il gestore del servizio idrico, qualora non abbia ricevuto l’intero pagamento del proprio credito – proprio a causa della morosità di singoli condomini – non potrà più staccare l’utenza all’intero palazzo, ma dovrà al contrario continuare ad erogare l’acqua a tutto il condominio. In particolare, il gestore sarà tenuto a tentare prima la riscossione nei confronti dei condomini non in regola con i pagamenti e, solo se risultato vano tale tentativo, potrà procedere nei confronti di tutti gli altri.

Ciò nonostante, alcuni gestori di servizi condominiali continuano a minacciare il distacco delle utenze all’intero edificio (nel mio caso oltre alla minaccia, il gestore è passato ai fatti) qualora non ricevano il pagamento di tutto l’importo a loro dovuto. Si tratta, però, di un comportamento illegittimo, soprattutto quando l’amministratore di condominio segue tutte le procedure indicate dal nuovo art.63 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. L’amministratore di condominio, in questi casi, dovrà corrispondere al gestore le somme percepite dai condomini in regola coi pagamenti, invitandolo a rivolgersi direttamente a quelli morosi (previa indicazione dei nomi). A sua volta, il gestore, non potrà distaccare la fornitura del servizio a tutti gli utenti indistintamente, a danno anche dei condomini in regola con le corresponsioni. (Fonte: www.laleggepertutti.it).

A questo punto mi chiedo, com’è possibile nel 2013 subire il distacco del contatore dell’acqua dal gestore, per morosità di terzi, quando l’ONU dichiara l’acqua “un diritto umano universale e fondamentale” e la nuova Legge sul Condominio, tramite l’art. 63, è stata introdotta proprio per tutelare tutte quelle persone che, pagando regolarmente le bollette per l’erogazione del servizio idrico, in passato sono state penalizzate a causa di condomini morosi che se ne infischiano di onorare le utenze di servizi inalienabili come quello dell’acqua?

                                                                                                                -Un cittadino-

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